Ristrutturazioni edilizie e detrazioni IRPEF del 50% ecco chi può richiederla, a partire da quando e per quali spese.
La detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazioni edilizie sostenute a partire dal 26 giugno 2012 fino a massimo 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione andrà spalmata su 10 annualità.
Per le ristrutturazioni edilizie verranno concesse per il 2013 detrazioni fiscali che il del Decreto Sviluppo (decreto legge n. 83/2012) ha innalzato dal 36% al 50%.
Queste andranno dimostrate effettuando i pagamenti tramite bonifico bancarionel quale deve essere indicato che la transazione riguarda una ristrutturazione edilizia per la quale si chiede la detrazione del 50%. Alla dichiarazione dei redditi andrà poi allegata anche una copia della distinta e della fattura.
Le spese che è possibile portare in detrazione sono quelle di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e di risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche e più in generale gli interventi volti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone portatrici di handicap gravi, prevenzione delle intrusioni e degli infortuni domestici e le ristrutturazioni edilizie, soprattutto se per ricostruire o ripristinare un immobile danneggiato da eventi calamitosi.
L’agevolazione riguarda anche l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Il dettagli di tutte le spese per le quali è possibile richiedere la detrazione IRPEF sono elencate nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Guida alle nuove detrazioni 2012-2013 per ristrutturazioni e riqualificazione energetica: aliquote, scadenze, interventi ammessi e procedura per ottenere i bonus fiscali.
Update: Il Decreto Sviluppo – a fine iter parlamentare il 25 luglio 2012 per la sua conversione in legge tramite Ddl – ha modificato gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di qualificazione energetica introducendo un’aliquota unica al 50% per le detrazioni in dichiarazione dei redditi, che saranno concesse solo fino al 30 giugno 2013.
Dopo la modifica al testo passato in Senato, su cui il Governo ha poi posto la fiducia alla Camera, è stata infatti introdotta la proroga per le previgenti detrazioni del bonus 55% così che:
Per ognuno di questi interventi sono previsti diversi tetti massimi di spesa. Per una panoramica completa si consulti il D.M. 11 marzo 2008.
La detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica applicabile fino al 30 giugno 2013 è riferita a interventi molto specifici (elencati nella Manovra Finanziaria 2007, ovvero la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi dal 344 al 347):
Non era dunque chiaro su quali interventi si può applicare la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, visto che la norma parla solo di «idonea documentazione» che attesti il conseguimento dei risparmi «in applicazione della normativa vigente» Dopo la modifica dell’articolo 11 del DL Sviluppo questi interventi tornano ad essere agevolati con la detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013.
Con la fusione tra le due categorie di agevolazione fiscale, era possibile insorgere in confusioni, che saranno ora evitate visto che non c’è più l’allineamento delle due tipologie di detrazione IRPEF 55% e 36% (solo per ristrutturazioni generiche al 50% nel primo semestre 2013, per poi tornare strutturale al 36% dal luglio 2013).
Le confusioni vanno però comunque evitate se si vuole vedere riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate la detrazione presentata in sede di dichiarazione dei redditi.
Ad esempio, è possibile usufruire della detrazione per «opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia» (dl 6 dicembre 2011, n. 201, art.4, comma 1, lettera h).